Dipendenti licenziamento giusta causa: Con la sentenza n. 26991 del 22 dicembre 2009


Con la sentenza n. 26991 del 22 dicembre 2009, la Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento di un dipendente che non rilasciava ai clienti lo scontrino fiscale.
Nel caso di specie, un’addetta al bar era stata “pizzicata” a emettere scontrini durante l’orario di servizio. La scoperta era stata fatta da una agenzia investigativa incaricata di chiarire le mancate registrazioni.
Il datore di lavoro aveva pertanto proceduto al licenziamento considerata la gravità dell’accaduto, peraltro più volte reiterato. Il licenziamento veniva convalidato dalla competente Corte d’Appello, nei cui confronti la lavoratrice aveva proposto appello.

Il Giudice di legittimità ha evidenziato che le norme per la tutela del patrimonio aziendale “non vietano al datore di lavoro” di ricorrere ai “mezzi necessari ad assicurare la sopravvivenza dell’impresa, quali i controlli occulti di un’agenzia investigativa contro attività fraudolente o penalmente irrilevanti“.

Pertanto, l’azienda, ove lo ritenga necessario, può anche commissionare a investigatori privati la vigilanza sulla regolarità dell’attività lavorativa dei dipendenti per far luce sulla loro attitudine di omettere il rilascio dello scontrino fiscale.

In conclusione la Cassazione conferma la grave sanzione del licenziamento correlata a un comportamento illecito del lavoratore di natura fiscale, atteso che simili omissioni sono in grado di giustificare il licenziamento sotto il profilo della proporzionalità.

L’orientamento della Cassazione trova conferma in alcuni precedenti come, ad esempio, nella sentenza n. 14066/2009, laddove la Corte ha legittimato il licenziamento del dipendente che ha tenuto un comportamento tale da pregiudicare il rapporto fiduciario.

Al riguardo, la Corte ha più volte affermato che per stabilire l’esistenza di una giusta causa di licenziamento occorre valutare: la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità dell’elemento intenzionale; la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare.

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